Canone RAI; pagina 2

Gli utenti registrati possono scrivere una risposta

Pagina 2 di 2

16 Lucik, 16/01/06 13:22

Se permettete una digressione sulla questione delle multe et auto...ho imparato una gran cosa prendendo spunto da una frase di quel film con John Travolta, in cui faceva parte di uno studio di avvocati che aveva intentato causa contro una grande società, responsabile di gravi danni alla salute degli abitanti di una cittadina. La frase diceva, quando prendi una multa la paghi e basta. Non c'è nulla da discutere. L'arrampicarsi sugli specchi é banale. (Ovviamente non riguarda le volte in cui si ha motivo di fare ricorso). Voleva essere solo uno spunto.

17 michelangelo, 26/01/06 00:22

Il canone in Europa
Il canone di abbonamento rappresenta la principale fonte di finanziamento del servizio pubblico nella maggior parte dei paesi europei.Il canone pagato in Italia è il più basso dell'Europa occidentale. Nella tabella sottostante, a titolo esemplificativo, è riportato l'importo annuale del canone in alcuni paesi europei per l'anno 2004, espresso
in Euro.
Cos'è e chi deve pagare
Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge R.D.L.21/02/1938 n.246 pagare il canone di abbonamento TV. Trattandosi di un'imposta sul possesso o sulla detenzione dell'apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall'uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.
Pagamenti effettuati in ritardo
D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542
Chi rinnova l'abbonamento oltre i termini di legge deve corrispondere:
Una maggiorazione di 1/12 pari a € 3,90 per ciascun semestre del canone se il ritardo è inferiore a 30 giorni e ad 1/6 pari a € 7,81 per ciascun semestre se il ritardo è superiore a 30 giorni, da versare sul c/c postale n. 104109, intestato al S.A.T. Sportello Abbonamenti TV - Torino.
Gli interessi di mora attualmente determinati nella misura semestrale del 1,375% delle somme dovute e non corrisposte nei termini.
Se l'utente non rinnova nei termini stabiliti, il S.A.T provvedera' al recupero bonario. Successivamente, il recupero coattivo (Cartella esattoriale) sara' eseguito
dal Concessionario della Riscossione - Decreto legislativo n. 46 del 1999.
Disdetta dell'abbonamento
La disdetta dell’abbonamento, si realizza esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
L’abbonato cede tutti gli apparecchi in suo possesso dando esatta comunicazione delle generalita’ e indirizzo del nuovo possessore.
L’abbonato comunica di non essere piu’ in possesso di alcun apparecchio fornendone adeguata comunicazione (ad es. per furto o incendio).
La disdetta dell’abbonamento alla televisione denunciata entro il 31 dicembre dispensa dal pagamento del canone dal 1 gennaio dell’anno successivo.
La disdetta dell’abbonamento alla televisione denunciata entro il 30 giugno dispensa dal pagamento del canone dal primo luglio. Qualora l’abbonato abbia gia’ corrisposto l’intera annualita’ non e’ previsto per legge chiedere il rimborso.
Poiche’ il pagamento trimestrale costituisce una rata del canone semestrale non e’ possibile dare disdetta dell’abbonamento senza aver corrisposto almeno l’importo per il semestre.
Nel caso che gli abbonati intendano rinunciare all’abbonamento senza cedere ad altri i loro apparecchi, devono presentare disdetta, entro il 31 dicembre, chiedendo il suggellamento degli apparecchi stessi. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
La disdetta con richiesta di suggellamento degli apparecchi, se presentata entro il 31 Dicembre, dispensa dal pagamento del canone dal primo gennaio dell’anno successivo.
Contemporaneamente all’invio della disdetta gli abbonati devono versare all’Agenzia delle Entrate - S.A.T. Sportello Abbonamenti TV - Ufficio Torino 1 - c.p. 22 – 10121 Torino Vaglia e Risparmi, indicando nella causale il numero dell’abbonamento, l’importo di € 5,16 per ogni apparecchio da suggellare. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
Il suggellamento consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi posseduti dal titolare dell’abbonamento e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora. (art. 10 e 12 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata all’Agenzia delle Entrate S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV - Ufficio Torino 1 - c.p. 22 – 10121 Torino. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
In mancanza di regolare disdetta l’abbonamento si intende tacitamente rinnovato. R.D.L. 21/02/1938 n. 246

18 Cokolada, 26/01/06 01:39

Per due anni nada, quest'anno m'è arrivato e l'ho pagato
:(
Teoricamente sono a favore del canone, però non con la situazione attuale.
Lo concepisco se significa avere una televisione di qualità e con meno pubblicità possibile, altrimenti è una vergogna.

19 seryfan, 30/01/06 12:19

Sono andata a pagarlo proprio stamattina. Noi la tv la teniamo solo per vedere i dvd. Per il resto, niente, tranne qualche tg.

Ma il guaio è il canone è una vera e propria tassa e se non la paghi ti fanno un sacco di menate, e puoi avere problemi anche a chiedere un mutuo.

20 michelangelo, 30/01/06 12:50

le leggi son na roba che continua farmi riflettere e titubare.

Pagina 2 di 2

"Mamma, raccontami ancora di quando le persone hanno smesso di uccidere gli animali per mangiarli."

La storia che studieranno le prossime generazioni la stiamo scrivendo noi adesso. Facciamo in modo che sia una storia migliore per tutti gli esseri viventi.

Scrivi la storia con noi